- Assicurazione Assistenza - Rimborso spese mediche - Bagaglio

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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD.16457 ED. 25/05/2021
Assicurazione Assistenza - Rimborso spese mediche - Bagaglio


L’operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.
 
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative (ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali).

I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le informazioni
relative a reati e condanne penali. Esistono norme [1] che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali [2]. Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it.

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli.

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti finalità assicurative:
• svolgere l’attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l’attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi alla salute dovrà fornire il Suo consenso;
• svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali ha prestato consenso o relativi a condanne penali e reati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
• svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.


Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attività per le finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica.
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni [3], utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come, ad esempio, dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l’ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app. Per le finalità assicurative Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa [4].
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati. Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.


Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali.

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
• I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni
regolamentari assicurative.
• I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo.) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento
a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
• I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
• I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.


Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali.

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica,cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazionisul sito www.garanteprivacy.it.
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali.

• Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
• per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
• per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto;
• se il trattamento che ha posto in essere Europ Assistance Italia si basa sul Suo consenso, per revocare il consenso prestato in qualunque momento fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato con il Suo consenso prima della revoca, può scrivere a: Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it.

Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa.
Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

DEFINIZIONI

Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.

Contraente: CAPVIAGGI di Cap Società Cooperativa. con sede in PRATO (PO), Piazza Duomo, 18 - P. IVA 00409720489 che svolge l’attività di Operatore Turistico, con sede legale e fiscale in Italia, che sottoscrive la polizza a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. 

Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): europAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Franchigia: l’importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l’assicurazione, diversa dall’assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo.

Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la prestazione/garanzia assicurativa.

Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza
previste in Polizza.

Viaggio: Per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera:
- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, ad oltre 50 km. dal luogo di residenza in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea e/o in Svizzera.
Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all’Unione Europea:
- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla data
di arrivo in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea e/o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, al passaggio della frontiera e della dogana di uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea e/o della Svizzera.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Art.2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art.3. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 C.C.

Art.4. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo
al giorno di emissione della fattura

Art.5. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio/soggiorno e avrà vigore sino alla fine dello stesso.

La durata massima della copertura nel periodo di validità dell’Assicurazione è di 30 giorni consecutivi.

Art.6. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite.
Si dividono in tre gruppi:
A) Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino;
B) tutti i Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Liechtenstein, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro Norvegia,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
C) tutti i Paesi del mondo.
Le prestazioni della sola Assistenza non sono operanti nei seguenti paesi: Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant’Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Art.7. DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELLE GARANZIE

Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio. Le garanzie “Assicurazione Rimborso Spese Mediche”, “Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali” potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo restando che l’importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Art.8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art.9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati relativi alla salute. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”

Art.10. SANZIONI INTERNAZIONALI

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento
di tale beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell’Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. Al seguente link trovi l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni https://www.europ-assistance.com/en/who-we-are/international- regulatory-information. La polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Corea del
Nord, Iran e Venezuela e in Crimea.

Attenzione!
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA. Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l’assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.

Art.11. LIMITAZIONI DI VIAGGIO
Non sei coperto se viaggi in un Paese, una regione o area geografica per la quale l’autorità governativa competente nel tuo Paese di residenza o nel Paese di destinazione o ospitante ha sconsigliato di recarsi o comunque di risiedere, anche temporaneamente.

Art.12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non dovrà risarcire i danni:
- causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza,
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile. Si precisa inoltre che l’operatività delle
prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio

Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato

Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.13. OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, di seguito elencate, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l’Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

PRESTAZIONI

ASSISTENZA IN VIAGGIO

1. CONSULENZA MEDICA

Qualora l’Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. L’assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico. Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.

2.INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l’Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare sul luogo dell’evento uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL’ESTERO

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l’Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà,compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato.

4. RIENTRO SANITARIO

Qualora, in seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa l’Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico locale, del trasporto in Istituto di cura attrezzato sul posto o necessitasse del rientro alla sua residenza o in un Istituto di cura attrezzato nel luogo di residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo ed esclusivamente per gli Assicurati residenti in Italia e purché il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino Mediterraneo. Il rientro alla residenza è escluso per gli Assicurati non residenti in Europa che intraprendano un viaggio che abbia
come destinazione un paese extra Europeo. 

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di rientro non utilizzato dall’Assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al trattamento della patologia, trovandosi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti
più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 7.500,00. In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa, a suo insindacabile giudizio, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza o all’aeroporto internazionale più vicino ed Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali e internazionali.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della salma;
- Il trasporto della salma nei luoghi per EA inaccessibili con i normali mezzi di locomozione. Il trasporto potrà avvenire con veicoli atti allo scopo del trasporto funebre (ad es. carri funebri), nel rispetto delle norme vigenti;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il
parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.

5. RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO

Qualora, nell’ organizzazione della prestazione di “Rientro Sanitario”, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.

6. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Qualora, successivamente alla prestazione di “Rientro Sanitario”, le persone assicurate che viaggiavano con l’Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro. Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata.

7. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora l’Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di Cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare conviventedi raggiungere il congiunto ricoverato.
Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare

8. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l’Assicurato in viaggio si trovasse nell’impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a arico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

9. RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l’Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

10. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora le condizioni di salute dell’Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all’eventuale prenotazione di un albergo.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornaliere per Assicurato ammalato o infortunato.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

11. INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL’ESTERO

(valida solo per gli Assicurati residenti in Italia) Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.

12. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO

Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. I costi dell’interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.

13. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

(valida solo per gli Assicurati residenti in Italia)
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000,00.
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 150,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- i casi avvenuti nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

Obblighi dell’Assicurato

L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
14. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l’Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall’anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica,
affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato. Nel caso in cui l’Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l’Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per  rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:
- i casi in cui l’Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

Obblighi dell’Assicurato

L’Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.

15. ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO
(valida solo per gli Assicurati residenti in Italia)

Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale. Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 15.000,00. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance
a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 15.000,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto garanzie bancarie.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- i casi avvenuti nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

Obblighi dell’Assicurato

L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso
legale corrente.

16. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE ALL’ESTERO

Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale la  Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’Assicurato compatibilmente con le disponibilità locali.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:
- tutti i costi derivanti dall’intervento del legale rimarranno a totale carico dell’Assicurato.

La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

17. INVIO DI MESSAGGI URGENTI

Qualora l’Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, fosse impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.

La Struttura Organizzativa non è responsabile dei messaggi trasmessi.

Art.14. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
a. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d. dolo dell’Assicurato o colpa grave;
e. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco- depressive e relative conseguenze/complicanze;
f. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
g. malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all’inizio del viaggio;
h. espianto e/o trapianto di organi;
i. abuso di alcolici o psicofarmaci;
j. uso di stupefacenti e di allucinogeni;
k. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
l. tentato suicidio o suicidio;
m. sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
n. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata
o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art.15. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall’Assicurazione assistenza, l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza
al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.

Art.16. SEGRETO PROFESSIONALE

L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art.17. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di dichiarazioni
inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.
SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.

Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.18. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Qualora l’Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso fino alla concorrenza del massimale per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della copertura di:
- Euro 500,00 per Assicurati residenti in Italia;
- Euro 3.000,00 per Assicurati residenti all’estero.
Per gli Assicurati italiani, verrà riconosciuto il massimale relativo al paese di destinazione; per gli Assicurati con residenza estera, verrà riconosciuto il massimale relativo al paese di residenza.
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all’infortunio stesso.

Massimale
Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza del massimale sopra indicato per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della copertura. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 35,00.

Nei massimali indicati sono comprese:
- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 200,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio,
- fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio,
- fino a Euro 100,00 per Assicurato.

Art.19. ESCLUSIONI

Sono escluse dalla garanzia:
a. tutte le spese sostenute dall’Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l’avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
b. le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere
estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
c. le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
d. le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
e. le spese di trasporto e/o trasferimento verso l’Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell’Assicurato.
La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
f. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco- depressive e relative conseguenze/complicanze;
g. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
h. malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all’inizio del viaggio;
i. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a
ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, kite surfing, atti di
temerarietà nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale
comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
j. espianto e/o trapianto di organi;
k. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
l. alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
m. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
n. dolo dell’Assicurato o colpa grave;
o. abuso di alcoolici o psicofarmaci:
p. uso di stupefacenti e di allucinogeni;
q. tentato suicidio o suicidio.

Art.20. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta “Ufficio Liquidazione Sinistri
- Rimborso Spese Mediche” e inviando via posta:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato;
- le circostanze dell’accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati. Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.

Art.21. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.

Art.22. SEGRETO PROFESSIONALE

L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art.23. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di dichiarazioniinesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.
SEZIONE III - ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Avaria: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell’aeromobile.

Bagaglio: la valigia, il baule e gli oggetti d’uso personale in essi contenuti che l’Assicurato porta con sé in viaggio.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.24. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

1. BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
Qualora l’Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all’inizio del viaggio, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore
degli stessi fino alla concorrenza del massimale di Euro 500,00 per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della copertura. Per viaggi effettuati in aereo, treno, bus o nave, la garanzia è operante:
- per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente;
- per gli Assicurati residenti nei Paesi non aderenti all’Unione Europea dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio.

La garanzia è prestata con estensione territoriale e fino alla concorrenza del massimale di Euro 500,00.
Fermi i massimali indicati in precedenza l’indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l’importo di Euro 150,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.
In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d’Identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 50,00.

Scoperto

Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile; radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica; strumenti musicali; armi da difesa personale e/o da caccia; attrezzatura subacquea; occhiali da vista o da sole. Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d’oro, d’argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi. La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo. La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:
- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell’Assicurato;
- furto con scasso del bagaglio contenuto all’interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall’esterno;
- furto dell’intero veicolo,
- furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.

2. RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO

Qualora l’Assicurato a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati e voli charter, dovesse sostenere spese impreviste per l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al loro rimborso fino alla concorrenza della somma massima di Euro 100,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
Art.25. ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia “Bagaglio ed effetti personali”: 
a. denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d’identità, Passaporto e Patente di guida;
b. tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
c. i danni derivanti da dolo o colpa grave dell’Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
d. i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
e. il caso di furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
f. il caso di furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo se visibile dall’esterno;
g. il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
h. gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili).
Sono esclusi dalla garanzia “Spese per ritardata consegna del bagaglio:
i. il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell’aeroporto della città di partenza all’inizio del
viaggio;
j. tutte le spese sostenute dall’Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.
Le garanzie “Bagaglio ed effetti personali” e “Spese per ritardata consegna del bagaglio” non sono altresì dovute per i sinistri provocati o dipendenti da:
k. alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
m. dolo o colpa grave dell’Assicurato.

Art.26. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Per la garanzia “Bagaglio ed effetti personali”, in caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito
www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta “Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio” e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro inviando via posta:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato;
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto dell’Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- le circostanze dell’accaduto;
- l’elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all’albergatore o vettore eventualmente responsabile;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- copie di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
- Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell’intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore occorre allegare alla richiesta di rimborso:
- copia della denuncia effettuata immediatamente presso l’Ufficio specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C. Per la garanzia “Spese per ritardata consegna del Bagaglio in caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.
it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta “Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio” presentando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato;
- una dichiarazione della Società di gestione aeroportuale o del vettore che attesti l’avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l’ora dell’avvenuta consegna;
- copie di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.

Art.27. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Per la garanzia “Bagaglio ed effetti personali”, il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore o dall’albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

SEZIONE IV – ASSICURAZIONE EXTRA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio.

Prolungamento del soggiorno: quando sei costretto per Covid-19 che ti colpisce direttamente a soggiornare nel paese in cui stai viaggiando oltre la scadenza della presente assicurazione.

Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

A) GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO EXTRA

Puoi richiedere ad Europ Assistance le seguenti prestazioni in caso di epidemie/pandemie da Covid-19 che colpiscano:
- te
- un tuo familiare in viaggio con te purché assicurato,
- un compagno di viaggio, purché assicurato
- o le cui conseguenze si manifestino nel luogo in cui ti trovi durante il tuo Viaggio.

Le prestazioni di assistenza sono fornite fino a 1 volta per Assicurato, per ciascun tipo entro il periodo di durata della polizza.

1.1 RIENTRO ALLA RESIDENZA

Se non riesci a rientrare alla tua residenza con i mezzi che avevi prenotato all’inizio del viaggio, telefona alla Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa ti aiuta a prenotare la biglietteria necessaria per il tuo rientro a casa. Per quanto riguarda la biglietteria aerea verrà sempre riconosciuta la classe economica.

Europ Assistance paga al posto tuo i costi per il biglietto per Assicurato e per periodo di durata della Polizza. fino al massimale di Euro 1.000,00.
Europ Assistance può chiederti di restituirle i biglietti che non hai potuto utilizzare per il rientro a casa.

1.2 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Se devi prolungare il tuo soggiorno e ti trovi in difficoltà economica, puoi avere un anticipo per le spese di prima necessità. La Struttura Organizzativa anticipa per te, sul posto, le fatture fino ad un importo massimo di Euro 2.000,00.

La Struttura Organizzativa ti garantisce l’Anticipo Spese di Prima Necessità se:
- il trasferimento del denaro rispetta le regole o i regolamenti in Italia;
- dimostri di essere in grado di restituire la somma di denaro.

Attenzione:
Entro un mese dalla data dell’anticipo, dovrai rimborsare la somma anticipata. Se non lo farai, pagherai in più gli interessi secondo il tasso legale corrente.

B) GARANZIA SPESE MEDICHE EXTRA

Per quanto riguarda, massimali, franchigie, obblighi in caso di sinistro, criteri di liquidazione del danno si rimanda all’ Assicurazione RIMBORSO SPESE MEDICHE della SEZIONE II. Europ Assistance paga al posto tuo (se ci sono le condizioni tecnico-pratiche per procedere) o ti rimborsa le Spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili, sostenute nel luogo del sinistro nei seguenti casi:

Caso A)
Durante il periodo di prolungamento del tuo viaggio, in caso di malattia improvvisa o di infortunio non legati ad un’epidemia/pandemia da Covid-19.

Il massimale è pari a quello previsto per la destinazione del tuo viaggio come indicato per l’Assicurazione RIMBORSO SPESE MEDICHE della SEZIONE II.

Caso B)
Durante il viaggio in caso di malattia riconducibile a epidemia/pandemia da Covid-19 accertata da referti con esiti positivi. Il massimale è pari a quello previsto per la destinazione del tuo viaggio come indicato per l’Assicurazione RIMBORSO SPESE MEDICHE della SEZIONE II. La presente Garanzia estende l’Assicurazione RIMBORSO SPESE MEDICHE della SEZIONE II, ai casi di Covid-19. I massimali sono per Assicurato e per periodo di durata della Garanzia.

C) GARANZIA PROLUNGAMENTO SOGGIORNO

La Garanzia opera nei seguenti casi:

Caso A) se un’epidemia/pandemia da Covid-19 ti colpisce e sei costretto ad una quarantena,
oppure
Caso B) se sei costretto a prolungare il tuo soggiorno per esito positivo di un controllo del tuo stato di salute che, per direttive governative del Paese in cui ti trovi durante il tuo Viaggio, ti viene effettuato nel porto/aeroporto/stazione di partenza prima del rientro alla tua residenza o per il raggiungimento della destinazione successiva.

In questi casi, Europ Assistance ti indennizza a titolo di rimborso le spese di albergo/locazione per il prolungamento del soggiorno.

Sia per il caso A) che per il caso B) Europ Assistance ti indennizza l’importo di Euro 100,00 al giorno per un massimo di 15 giorni, per Assicurato e per periodo di durata della Garanzia.

L’indennizzo è unico e non si somma tra i due casi.

D) GARANZIA INDENNITARIA DA RICOVERO

Se entro 15 giorni dal rientro del tuo Viaggio hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per Covid-19 Europ Assistance ti paga un Indennizzo di Euro 1.000,00 per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della Garanzia.

E) GARANZIA RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

Se tu, i tuoi familiari in viaggio con te o il tuo compagno di viaggio iscritto contemporaneamente siete costretti ad interrompere il viaggio in caso di:
- ricovero per epidemia/pandemia da Covid-19;
- forzata quarantena da Covid-19;
- ordinanze/norme imposte dagli organi di controllo del tuo paese di origine che ti impongono di rientrare anticipatamente alla tua residenza;

Europ Assistance vi paga il costo delle prestazioni a terra per i giorni mancanti al completamento del viaggio a partire dal giorno di interruzione del viaggio stesso. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad una sola persona.
Art.28. ESCLUSIONI

Per tutte le garanzie sono esclusi i sinistri provocati da:
a. dolo o colpa grave;
b. da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di
calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. epidemie e pandemie in base a quanto dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ad accezione di quella dovuta a Covid-19;
d. non sono garantite le spese dovute o riconducibili a quarantena fiduciaria o ad altre misure restrittive
della libertà di movimento, decise dalle competenti Autorità Internazionali e/o locali, intendendosi per
autorità locali qualsiasi autorità competente del Paese di origine o di qualsiasi Paese dove hai pianificato
il tuo viaggio o attraverso il quale stai transitando per raggiungere la tua destinazione.
e. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.
f. fallimento del vettore aereo o del Tour Operator/Agenzia Viaggi;
g. annullamento da parte del Tour Operator/Agenzia Viaggi;

Sono inoltre esclusi i seguenti casi:
- le spese mediche legate a controlli sanitari per Covid-19 imposti dal paese di destinazione all’arrivo.
- il prolungamento volontario del viaggio da parte dell’Assicurato per scelte personali non legati a epidemia/pandemia da Covid-19;
- il mancato rispetto delle ordinanze/norme imposte dagli organi di controllo/dei paesi ospitanti o dei paesi di origine;
- gli eventi per i quali deve intervenire direttamente il Tour Operator nel rispetto degli obblighi derivanti da
quanto stabilito nel codice del turismo.

Sono inoltre esclusi le Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a leggi e/o Decreti-legge emanati in occasione di Covid-19.

Per il solo caso A) della Garanzia Spese Mediche sono inoltre esclusi i sinistri dipendenti da:
a) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
b) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
c) malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all’inizio del viaggio;
d) infortuni che derivano dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, kite surfing, atti di temerarietà nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
e) espianto e/o trapianto di organi;
f) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche
e relative prove e allenamenti;
g) colpa grave;
h) abuso di alcoolici o psicofarmaci;
i) malattie/infortuni derivanti dal virus dell’HIV;
j) uso di stupefacenti e di allucinogeni;
k) tentato suicidio o suicidio.
l) epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità;
m) tutto quanto non indicato all’art. “Oggetto dell’Assicurazione”.

Inoltre, Europ Assistance non ti paga:
- tutte le spese sostenute qualora tu non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l’avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso,
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere
estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti,
- le spese per cure dentarie a seguito di malattia improvvisa,
- le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto,
- le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici a seguito di malattia improvvisa,  le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio,
- le spese di trasporto e/o trasferimento verso l’Istituto di cura e/o il luogo del tuo alloggio.
Le prestazioni di Assistenza non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito https://www.europassistance.it/paesi-in-statodi-belligeranza che riportano un grado di rischio uguale
o superiore a 4.0. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art.29. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Dovrai denunciare il sinistro nei seguenti modi:
- accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI.

Devi seguire le istruzioni. oppure
- scrivendo una raccomandata A/R ad Europ Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (indicando la garanzia per la quale denunci il sinistro) - Piazza Trento, 8 20135 Milano.

Devi fornire i seguenti dati/documenti:
- il tuo nome, cognome e indirizzo
- il tuo numero di telefono;
- Il numero di tessera Europ Assistance + n° di pratica;
- le circostanze dell’accaduto;
- la data di avvenimento del sinistro;
- luogo in cui tu o le persone che hanno dato origine al sinistro siete reperibili.

I tempi per la denuncia del sinistro sono indicati nelle singole garanzie.

OLTRE A QUESTO, PER CIASCUNA GARANZIA DEVI DARCI ALTRE INFORMAZIONI/DOCUMENTI, COME DI SEGUITO INDICATO:

A) GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO EXTRA

In caso di Sinistro, devi telefonare subito alla Struttura Organizzativa. Se non puoi telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità, devi chiamare appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
Se non telefoni la Struttura Organizzativa, Europ Assistance può decidere di non fornirti le Prestazioni di assistenza.

B) GARANZIA SPESE MEDICHE EXTRA

In caso di Sinistro, devi telefonare subito la Struttura Organizzativa e devi fare una denuncia non oltre sessanta giorni da quando hai avuto il sinistro.

Devi inviare i seguenti dati/documenti:
- il certificato di Pronto Soccorso scritto sul luogo del sinistro in cui viene indicata la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi il tipo di infortunio subito e come è successo;
- la copia conforme all’originale della cartella clinica, se sei stato ricoverato;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l’acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
- referto esami di positività Covid-19

C) GARANZIA PROLUNGAMENTO SOGGIORNO

Devi fare una denuncia non oltre sessanta giorni da quando hai avuto il sinistro.
Devi inviare la seguente documentazione:
- documentazione comprovante la durata del prolungamento del tuo viaggio;
- eventuali fatture ricevute di albergo/locazione comprovanti le maggiori spese sostenute per il prolungamento del tuo viaggio;
- dichiarazione dell’aeroporto che attestano l’impossibilità di partire.

D) GARANZIA INDENNITARIA DA RICOVERO

Devi fare una denuncia non oltre sessanta giorni da quando hai avuto il sinistro.
Devi inviare la seguente documentazione:
- certificato di dimissioni dell’Ospedale in cui sei stato ricoverato per Covid-19 riportante la motivazione e la durata del ricovero.

E) GARANZIA RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

Devi fare una denuncia non oltre sessanta giorni da quando hai avuto il sinistro.
Devi inviare la seguente documentazione:
- estratto conto di iscrizione,
- certificato di ricovero,
- certificato medico che attesti l’obbligatorietà della quarantena;
- documentazione attestante l’obbligo di rientro nel paese di origine;

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.

Art.30. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

• PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO (VALIDA PER TUTTE LE GARANZIE AD ECCEZIONE DELL’ASSISTENZA)
Europ Assistance, dopo aver ricevuto da te la documentazione necessaria, dopo aver verificato l’operatività delle Garanzia e dopo aver fatto gli accertamenti del caso, stabilisce l’Indennizzo/rimborso che ti è dovuto e te lo comunica.

Europ Assistance ti paga entro 20 giorni da questa comunicazione. In caso di morte prima che Europ Assistance ti abbia liquidato l’indennizzo/Diaria/rimborso, i tuoi eredi avranno diritto alla liquidazione che ti sarebbe spettata solo dimostrando la sussistenza del diritto all’indennizzo/Diaria/rimborso mediante consegna ad Europ Assistance della documentazione richiesta all’art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro”.

C) GARANZIA INDENNITARIA DA RICOVERO

In caso di morte prima che Europ Assistance ti abbia liquidato l’indennizzo di cui alla Garanzia C) INDENNITARIA DA RICOVERO i tuoi eredi avranno diritto alla liquidazione che ti sarebbe spettata solo dimostrando la sussistenza del diritto all’indennizzo/Diaria mediante consegna ad Europ Assistance della documentazione richiesta all’art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro”.

D) GARANZIA RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

Europ Assistance ti rimborsa il costo dei giorni mancanti per completare il Viaggio, dividendo il costo totale dichiarato/pagato per le prestazioni a terra, per i giorni di durata del Viaggio. La quota di iscrizione rimane a carico tuo. Europ Assistance ti rimborsa i giorni non goduti a partire dal:
- giorno del ricovero per epidemia/pandemia da Covid-19;
- giorno di forzata quarantena da Covid-19;
- giorno di rientro anticipato imposto dagli organi di controllo del tuo paese di origine.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Sede Sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
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Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Rea 754519 - P. IVA 00776030157 Reg. Imp. Milano e C.F. 80039790151 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero  dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (gazzetta Ufficiale del 1/7793 n. 152).
Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108.
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a
completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero 02.58.28.65.32
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- Numero di tessera Europ Assistance (CAPV + N° Prenotazione)
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali in caso di trattamento di dati relativi alla salute, del suo consenso. Pertanto, l’Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali relativi alla salute, così come
indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando
l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet  http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm). Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio
Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere
preventivamente alla negoziazione assistita. Controversie in materia assicurativa su questioni mediche
(ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,
a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla
negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato
contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell’Informativa Privacy ricevuta.



[1] Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria.
[2] Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy.
[3] Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
[4] Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.