CONDIZIONI GENERALI – Contratto di Vendita Pacchetto Turistico
Premesso che il Consumatore ha diritto di ricevere una copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell’art.35 del codice del turismo), che è documento indispensabile per accedere alle coperture assicurative all’art. 4 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. La nozione di pacchetto turistico è quella indicata dall’art.33 del Codice del Turismo, come modificato dal D.Lgs del 21 maggio 2018, n. 62).
Art. 1 – Organizzatore – norme applicabili – fonti legislative
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da Capviaggi di CAP Società Cooperativa con sede operativa in via Vestri, 34 Prato tel. 0574 843500, Autorizzazione Amministrativa per AGENZIA VIAGGI E TURISMO denuncia inizio attività del 03/01/2001 presentata alla Provincia di Prato. Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono, dalle convenzioni internazionali in materia, in quanto applicabili, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, resa esecutiva con legge 27/12/1977, n.1084 da regolamento UE 261/2004 e dall’allegato 1 al D.Lgs n. 79 del 23 maggio 2011 (codice del turismo), come modificato dal D.Lgs del 31 maggio 2018 n.62, in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.
Art. 2 – Informazioni precontrattuali e contenuto del contratto – descrizione del pacchetto turistico
Le informazioni precontrattuali fornite al viaggiatore formano parte integrante del pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo esplicito accordo delle parti. Capviaggi comunica al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico. Il contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, nonché dal catalogo o dal programma a stampa. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle descrizioni del catalogo o nel programma a stampa ivi richiamato.
Art. 3 – Prezzo – Revisioni – Acconti
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato già nelle informazioni precontrattuali. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alle variazioni di:
• Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• Diritti a tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportato.
Al momento della prenotazione il Consumatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il Consumatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, costituirà clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto.
Art. 4 – Assicurazioni
L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 47 del codice del turismo, la polizza assicurativa RC/EUROP ASSISTANCE Italia S.p.A. n° 4407432.
RISCHI COPERTI:
– Responsabilità civile verso terzi R.C.T./R.C.P. e verso dipendenti R.C.O.;
– R.C.O. responsabilità civile verso i prestatori di lavoro;
– R.C.T. professionale, a garanzia adempimenti professionali relativi ai contratti di viaggio (massimale
Euro 2.100.000);
– R.C.P. professionale per perdite patrimoniali (massimale Euro 2.100.000).
Polizza assicurativa EUROP ASSISTANCE Italia S.p.A. n.14651 per assistenza sanitaria Italia/Estero.
Inoltre, il Consumatore può stipulare a sue spese le seguenti ulteriori polizze facoltative: Bagaglio; Infortuni di viaggio; Infortuni di volo; Spese di annullamento viaggio.
Ai sensi dell’art.47 del Codice del Turismo, secondo le modifiche apportate dall’art. 9 della legge 115/2015 che ha introdotto l’obbligo, per tour operator e agenzie di viaggio organizzatrici, di dotarsi autonomamente di una garanzia bancaria a copertura dal rischio nei casi di insolvenza o fallimento, per garantire il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista, Capviaggi di CAP Società Cooperativa si è dotata di una fideiussione dell’importo di euro 150 mila rilasciata dalla Banca Alta Toscana Credito Cooperativo.
Art. 5 – Accordi specifici
Il Consumatore può far presente all’atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente
possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito del contratto. Dopo la conclusione
del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Consumatore, ovvero dall’Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.
Art. 6 – Cessione del Contratto
Il Consumatore può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Consumatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo raccomandata A.R., o, in casi di urgenza, telegramma o fax, che dovrà pervenire entro e non oltre 7 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza, …). Il cessionario dovrà soddisfare tutte le condizioni per la fruizione del servizio ex art.38 del codice del turismo in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari. Per la cessione verranno addebitati Euro 15,00 per i viaggi in pullman e Euro 50,00 per i viaggi organizzati da altri Tour Operators. A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.
Art. 7 – Recesso – Annullamento
7.1 Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
• aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel precedente art.3, in misura eccedente l’8%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto
dall’Organizzazione dopo la conclusione del contratto stesso prima della partenza e non accettato dal
Consumatore.
A tal fine si precisa che il Consumatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte di modifiche. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorchè l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Consumatore stesso, quest’ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:
– usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
– ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro 14 giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annullamento.
Il Consumatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di usufruire di pacchetto turistico entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Consumatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza dalla mancata esecuzione del contratto. Il Consumatore ha diritto a recedere, prima dell’inizio del pacchetto, dal contratto in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma in tal caso non ha diritto a un indennizzo supplementare. Il Consumatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, allorchè l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nel catalogo ed il Consumatore abbia ricevuto, prima della data fissata per la partenza nei termini fissati dal D.Lgs. 62/2018, comunicazione del mancato raggiungimento, ovvero l’annullamento dipenda da circostanze inevitabili e straordinarie.
7.2 Qualora il Consumatore intenda recedere dal contratto, al di fuori delle ipotesi elencate al precedente
punto 7.1, sarà obbligato a rimborsare all’organizzatore le spese sostenute, che si indicano di seguito nelle seguenti misure standard giustificabili:
a) 10% sino a 29 giorni prima della partenza (sabati e festivi esclusi);
b) 30% da 28 a 11 giorni lavorativi prima della partenza (sabati e festivi esclusi);
c) 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza (sabati e festivi esclusi).
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine.
– se un Consumatore iscritto dovesse rinunciare ad un viaggio organizzato da terzi o con vettore aereo avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle penalità qui di seguito elencate ( VALIDE PER VIAGGI IN PARTENZA FINO AL 30 APRILE 2024) :
a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza;
b) 20% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza;
c) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza;
d) 50% della quota di partecipazione da 19 a 11 giorni di calendario prima della partenza;
e) penale del 100% della quota di partecipazione a meno di 10 giorni di calendario prima della partenza.
se un Consumatore iscritto dovesse rinunciare ad un viaggio organizzato da terzi o con vettore aereo avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle penalità qui di seguito elencate ( VALIDE PER VIAGGI IN PARTENZA DAL 1° MAGGIO 2024):
a) 25% della quota di partecipazione fino a 60 giorni prima della partenza (sabati e festivi esclusi);
b) 50% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza (sabati e festivi esclusi);
c) 80% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza (sabati e festivi esclusi);
d) 100% della quota di partecipazione da 14 a 0 giorni prima della partenza (sabati e festivi esclusi);
Art. 8 – Modifiche dopo la partenza
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l’Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, che si sia provocato al Consumatore.
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno dal luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 9 – Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. In ogni caso essi dovranno prima della partenza verificare l’aggiornamento
presso le competenti autorità (questura o il ministero degli affari esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la centrale operativa telefonica al n° 06-491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza
di tale verifica nessuna responsabilità per la mancata partenza potrà essere imputata all’organizzatore. Essi inoltre dovranno attenersi dall’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio nel diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
Art. 10 – Classificazione Alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce – al fine di indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere offerte e di rendere consapevole ed informata la scelta del Consumatore – l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire nel catalogo o nei documenti una propria valutazione qualitativa della struttura ricettiva.
Art. 11 – Responsabilità dell’Organizzatore
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Consumatore per eventuali danni subiti a causa del
mancato od inesatto adempimento delle prestazioni contrattualmente previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art.1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Consumatore, potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e dalle convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle prestazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente dalle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Consumatore dipenda da cause imputabili al Consumatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza
maggiore. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunti dal Consumatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.
Art. 12 – Limiti del risarcimento
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dall’art.43 del codice del
turismo.
Art. 13 – Obbligo di assistenza
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore ed il Venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.11 e 12), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero in caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 14 – Reclami – Denunce
Il Consumatore ai sensi dell’art.42 del codice del turismo, deve denunciare immediatamente all’Organizzatore, anche per il tramite del Venditore, le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonchè le inadempienze nella sua organizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi; in caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.; inoltre deve, sporgere reclamo mediante invio di una raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento entro 10 giorni lavorativi dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche l’Organizzatore deve prestare al Consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art.13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, l’Organizzatore garantirà in ogni caso una sollecita risposta.
Art. 15 – Foro competente – clausola compromissoria
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Prato. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie relative all’applicazione, interpretazioni, esecuzione del contratto, siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede del Tour Operator deciderà ritualmente
a secondo diritto.
Le quote comprendono:
• i viaggi in pullman e/o treno, nave, aereo, come previsto dalle varie iniziative;
• Soggiorno in albergo di categoria indicata su ogni itinerario;
• Sistemazione in camere doppie con bagno e servizi;
• il trattamento specificato in ogni programma;
• le escursioni locali ove menzionate;
• l’assistenza di un accompagnatore per l’intera durata del viaggio, ad esclusione dei viaggi di altri Tour
Operators, quando è prevista solo assistenza locale;
• guide turistiche locali ove indicato.
Le quote non comprendono:
• le bevande e tutti gli “extra” di carattere personale;
• gli ingressi a Musei, Gallerie, Mostre, Castelli, Chiese, Grotte e le mance;
• le tasse di soggiorno e di sbarco sulle isole;
• tutto ciò che non è espressamente menzionato nei singoli programmi o indicato come “facoltativo” e
che comunque non è incluso sotto la voce “la quota comprende”.
Per i viaggi in pullman i ragazzi di età inferiore a 10 anni che dividono la camera con altri due adulti
avranno diritto ad una riduzione del 10% sulla quota di partecipazione base. Riduzione non cumulabile
con altre promozioni/offerte (Prezzo Time, Speciale Famiglia/Speciale Bimbi/Sconti Cral/ecc.).
Eventuali sconti CRAL convenzionati non sono cumulabili con le quote Prezzo Time e Super Prezzo,
ma applicabili solo sulla quota di partecipazione. Per i viaggi in aereo e tramite altri Tour Operators
eventuali riduzioni su richiesta.
L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico, senza corrispondere alcun indennizzo
al consumatore, quando il numero di persone iscritte al viaggio non raggiunge il minimo di 20.
In tal caso l’organizzatore comunica il recesso non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto
nel caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi
che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno
di 2 giorni (art 41 c. 5 lett. A Codice Turismo, come modificato dal D. Lgs 62/2018).
AVVERTENZA IMPORTANTE:
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17, comma 1, della L. n° 38 del 06/02/2006. – La legge
italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se
commessi all’estero.
CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO
La Polizia di Frontiera comunica che la carta d’identità per i viaggiatori di nazionalità italiana con proroga
della data di scadenza da 5 a 10 anni non è più considerato documento valido per l’espatrio.
Rimangono pertanto validi i seguenti documenti:
• Passaporto
• Carta d’identità tradizionale, cartacea, valida per l’estero ed in corso di validità senza apposizione
di timbro di proroga sul retro.
• Carta d’identità elettronica valida per l’espatrio ed in corso di validità senza l’attestato cartaceo di
proroga di validità del documento.
È buona regola in ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze
diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti richiesti per l’ingresso.
Documenti per viaggi all’estero di minori: Passaporto/Carta d’Identità: dal 26 giugno 2012 tutti i minori
italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire
dalla predetta data o minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al
25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati
attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio. Si consiglia pertanto di
assumere informazioni aggiornate presso la propria Questura.
Il presente catalogo è valido dal 01 aprile al 30 novembre 2024.
“Attenzione: le informazioni riportate nel presente Catalogo potrebbero subire variazioni. Eventuali
modifiche e/o aggiornamenti saranno forniti al momento della conferma del viaggio”.